Art. 14
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 15).
[2]L'intero prezzo di ciascuna bolletta puo' essere ripartito, a volonta' di chi giuoca, fra le diverse sorti ammesse, alle seguenti condizioni:
- a)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 9 SETTEMBRE 1917, N. 1603, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473));
- b)che la posta offra la possibilita' di un premio, per ognuna delle combinazioni corrispondenti alla quantita' dei numeri giocati, non minore di:
[3]centesimi ottantaquattro per l'estratto semplice;
[4]lire quattro e centesimi venti per l'estratto determinato;
[5]lire due e centesimi cinquanta per l'ambo;
[6]lire quattro e centesimi venticinque per il terno;
[7]lire sessanta per il quaterno;
- c)che il massimo premio cui puo' dar luogo il prezzo della bolletta, comunque ripartito od interamente assegnato all'una od all'altra delle diverse sorti ammesso, non ecceda la somma di lire quattrocentomila.
Testo vigente dal 30 ottobre 1917 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva