Art. 17
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 19).
[2]Il giuoco fatto su tutte indistintamente le ruote del Regno compresa quella del compartimento, puo' essere accettato con una sola bolletta, purche' sia staccata da bollettari di prezzo uguale o superiore ad una lira per bolletta.
[3]In tal caso, tanto in matrice quanto sulla bolletta, deve essere scritto che il giuoco vale per tutte le ruote.
[4]L'intero prezzo della bolletta e di quelle alla stessa legate e non staccate, e' ripartito fra le diverse sorti come se il giuoco sia fatto sopra una sola ruota.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 26 novembre 1921 · versione 0 su Normattiva