Art. 17

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[1]((Il giuoco fatto su tutte indistintamente le ruote del Regno compresa quella del compartimento, puo' essere accettato con una bolletta, purche' sia staccata da bollettari di prezzo eguale o superiore a due lire per bolletta.

[2]In tal caso, tanto in matrice, quanto sulla bolletta, deve essere scritto che il giuoco vale per tutte le ruote.

[3]In tal caso, tanto in matrice, quanto sulla bolletta, deve essere scritto che il giuoco vale per tutte le ruote)).

Testo vigente dal 26 novembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art17 · fonte su Normattiva