Art. 17
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Il giuoco fatto su tutte indistintamente le ruote del Regno compresa quella del compartimento, puo' essere accettato con una bolletta, purche' sia staccata da bollettari di prezzo eguale o superiore a due lire per bolletta.
[2]In tal caso, tanto in matrice, quanto sulla bolletta, deve essere scritto che il giuoco vale per tutte le ruote.
[3]In tal caso, tanto in matrice, quanto sulla bolletta, deve essere scritto che il giuoco vale per tutte le ruote)).
Testo vigente dal 26 novembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva