Art. 46
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 3, secondo comma).
[2]I banchi del lotto in numero di millesettecentoquarantasette (1747), esistenti nel giorno 1° giugno 1881, in cui entro' in vigore il R. decreto 10 aprile 1881, n. 178, serie 3ª, non possono essere aumentati se non per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato; pero' il Ministero delle finanze ha facolta' di variarne la sede.
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