Art. 46
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 3, secondo comma).
[2]I banchi del lotto in numero di millesettecentoquarantasette (1747), esistenti nel giorno 1° giugno 1881, in cui entro' in vigore il R. decreto 10 aprile 1881, n. 178, serie 3ª, non possono essere aumentati se non per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato; pero' il Ministero delle finanze ha facolta' di variarne la sede.
[3]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 16 settembre 1912, n. 1026
1Il Regio Decreto 16 settembre 1912, n. 1026 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il massimo contingente dei banchi del lotto, stabilito nel numero di millesettecentoquarantasette (1747) con l'art. 46 del testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto, approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152, puo' essere aumentato fino a raggiungere il numero di millenovecento (1900)".
Testo vigente dal 19 ottobre 1912 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva