Art. 57
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Quando l'aggio lordo di un banco risulti inferiore alle L. 1500 viene concesso al termine di ogni esercizio finanziario un supplemento esente da qualsiasi imposta o ritenuta, e ragguagliato al dieci per cento della somma occorrente per raggiungere le dette L. 1500.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 26 novembre 1921 · versione 0 su Normattiva