Art. 57

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

((Quando l'aggio lordo di un Banco risulti inferiore alle lire duemila, viene concesso, al termine di ogni esercizio finanziario, un supplemento esente da qualsiasi imposta o ritenuta e ragguagliato al venti per cento della somma occorrente per raggiungere le dette lire duemila)).

Testo vigente dal 26 novembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art57 · fonte su Normattiva