Art. 57
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Quando l'aggio lordo di un Banco risulti inferiore alle lire duemila, viene concesso, al termine di ogni esercizio finanziario, un supplemento esente da qualsiasi imposta o ritenuta e ragguagliato al venti per cento della somma occorrente per raggiungere le dette lire duemila)).
Testo vigente dal 26 novembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva