Art. 83

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Ai semplici effetti dell'ammissione ai concorsi, si accresce d'un quarto la parte di aggio lordo eccedente le lire millecinquecento a tutti i ricevitori, di cui all'art. 82, sino a quando non siano loro applicabili le disposizioni dell'art. 56.

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 2 luglio 1925 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art83 · fonte su Normattiva