Art. 83

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

((Ai semplici effetti dell'ammissione ai concorsi, si accresce di un sesto la parte di aggio lordo eccedente le lire 5000, a tutti i ricevitori, di cui all'art. 82, sino a quando non siano loro applicabili le disposizioni dell'art. 56)).

Testo vigente dal 2 luglio 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art83 · fonte su Normattiva