Art. 12
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[1](Art. 10 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 29 legge 20 marzo 1906, n. 100; art. 5 D. L. L. 8 ottobre 1916, n. 1336; art. 10 D. L. 10 maggio 1917, n. 788; art. 5 D. L. 20 febbraio 1919, n. 318; art. 5 D. L. 25 maggio 1919, n. 943; art. 1 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).
[2]Quando il debitore deteriora o distrae gli oggetti sottoposti a privilegio ((legale)) o convenzionale, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, e' punito con le pene comminate dall' art. 203 del codice penale.
[3]Nei casi predetti, e allorche' il debitore abbandoni la coltivazione del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisca notevolmente le garanzie dell'Istituto creditore, questo puo' chiedere la risoluzione del contratto a termini dell'articolo 1165 del codice civile.
Testo vigente dal 6 ottobre 1922 al 10 agosto 1928 · versione 1 su Normattiva