Art. 22

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[1](Art. 30 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; Art. 6 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516; Art. 3 R. D. L. 7 giugno 1920, n. 775).

[2]Il Governo del Re puo' concedere, mediante decreto reale, agli Istituti esercenti il credito agrario la facolta' di emettere cartelle, alle condizioni che saranno fissate nel regolamento, fino all'ammontare di dieci volte il loro capitale versato o specialmente all'uopo assegnato, quando abbiano investito la meta' del capitale stesso in mutui ipotecari per gli scopi indicati nell'articolo 19.

[3]Le cartelle potranno essere emesse soltanto in corrispondenza dei mutui previsti all' articolo 19, garantiti da prima ipoteca.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 6 ottobre 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art22 · fonte su Normattiva