Art. 22
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[2]Il Governo del Re puo' concedere, mediante decreto reale, agli Istituti esercenti il credito agrario la facolta' di emettere cartelle, alle condizioni che saranno fissate nel regolamento, fino all'ammontare di dieci volte il loro capitale versato o specialmente all'uopo assegnato, quando abbiano investito ((almeno)) la meta' del capitale stesso in mutui ipotecari per gli scopi indicati nell'articolo 19.
[3]Le cartelle potranno essere emesse soltanto in corrispondenza dei mutui previsti all' articolo 19, garantiti da prima ipoteca.
Testo vigente dal 6 ottobre 1922 al 10 agosto 1928 · versione 1 su Normattiva