Art. 25

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[1]Testo unico-art. 25

[2]PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 29 LUGLIO 1927, N. 1509, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 LUGLIO 1928, N. 1760

[3]8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

8

Il Regio D.L. 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito senza modificazioni dalla L. 9 gennaio 1936, n. 255, nel modificare l'art. 4, comma 1 del Regio D.L. 20 settembre 1926, n. 1643, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1927, n. 833, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "E' tolta la limitazione di tempo introdotta dal 1° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, rimanendo sempre applicabile la riduzione a meta' delle ordinarie tasse di bollo, registro ed ipotecarie prevista dal 2° comma dell'art. 25 del testo unico delle leggi e decreti sul credito agrario approvato col R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, esclusi i privilegi concernenti le cambiali".

Testo vigente dal 9 novembre 1935 al 1 gennaio 1994 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art25 · fonte su Normattiva