Art. 25
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[1](Art. 14 e 21 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 22, 26 e 28 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 9 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 24 T. U. 10 novembre 1907, n. 844; Art. 36 legge 9 luglio 1908, n. 445; Art. 13 D. L. 10 maggio 1917, n. 788; art. 3 D. L. 26 luglio 1917, n. 1269; Art. 7 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516; art. 1 R. D. L. 7 giugno 1920, n. 775; art. 4 R. D. L. 19 novembre 1921, n. 1798).
[2]Gli atti e scritti di qualunque natura inerenti alle operazioni di credito agrario che compiono gli istituti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro e ipotecaria.
[3]Sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro gli atti relativi ai prestiti cambiari concessi, per gli scopi di cui agli articoli 5 e 17, degli istituti indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 1, e sono ridotte a meta' le tasse di bollo, registro e ipotecarie dovute per gli atti e scritti di qualunque natura relativi alle altre operazioni di credito agrario compiute dagli istituti medesimi.
[4]Gli atti giudiziari e i protesti in dipendenza dei prestiti cambiari concessi dagli istituti indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, per gli scopi contemplati dagli articoli 5 e 17 sono soggetti a tassa nella misura della meta' di quella normale.
[5]Gli atti costitutivi del privileggio convenzionale di cui all'articolo 9, in quanto l'Istituto mutuante non abbia diritto alla totale esenzione delle tasse di bollo e di registro, a sensi della prima parte del presente articolo, sono scritti su carta da bollo da L. 1,05 e sono soggetti alla tassa fissa minima di registro. Tali atti sono esenti dalle tasse di bollo e di registro quando siano stipulati in dipendenza di prestiti concessi ad associazioni agrarie legalmente costituite sotto forma di ente morale o di societa' cooperativa. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 20 settembre 1926, n. 1643, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1927, n. 833, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di privilegio tributario recate dall'art. 25 del testo unico delle leggi sul credito agrario 9 aprile 1922, n. 932, escluse quelle concernenti le cambiali, sono prorogate fino al 31 dicembre 1936".
Testo vigente dal 30 settembre 1926 al 10 agosto 1928 · versione 7 su Normattiva