Art. 30
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 25 legge 23 gennaio 1887, n. 4276).
[2]Per tutti gli effetti del presente Testo Unico, relativamente alla riscossione dei loro crediti, gli Istituti mutuanti godono degli stessi privilegi di procedura spettanti agli Istituti di credito fondiario.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva