Art. 30
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[1]PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 29 LUGLIO 1927, N. 1509, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 LUGLIO 1928, N. 1760
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla Legge 5 luglio 1928, n. 1760, ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 30, 31 e 32 del detto testo unico rimangono in vigore nei confronti del Consorzio nazionale per il credito agrario, degli Istituti indicati all'art. 14 e delle Casse comunali di credito agrario".
Il Regio D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 1928, n. 1760, come modificato dalla L. 30 maggio 1932, n. 667, ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 30, 31 e 32 del detto testo unico rimangono in vigore nei confronti del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, degli Istituti indicati dall'art. 14, nonche' delle Casse comunali di credito agrario e saranno anche applicabili, per quanto riguarda l'esercizio del credito agrario, alla Banca nazionale del lavoro".
Testo vigente dal 8 luglio 1932 al 1 gennaio 1994 · versione 10 su Normattiva