Art. 76

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 21 maggio 1923. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 45 e 49 legge 25 giugno 1906, n. 255; art. 57 legge 9 luglio 1908, n. 445; art. 1 Decreto-legge Luog. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479; art. 1 e 7 R. Decreto-legge 12 febbraio 1922, n. 307).

[2]In ciascuna delle provincie calabresi e' creato un istituto con la denominazione di «Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III» rispettivamente di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. I detti Istituti hanno carattere di enti morali autonomi, e sono amministrati ciascuno da un Consiglio, la cui composizione sara' stabilita nel regolamento.

[3]Essi possono compiere le operazioni contemplate negli art. 5, 17 e 19 del presente testo unico, e fare altresi' prestiti in danaro ai proprietari e conduttori di fondi rustici per gli scopi e nei modi e limiti di cui agli art. 11, 12, 13 e 15 della legge 15 luglio 1906, n. 383.

[4]Gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III sono inoltre autorizzati a ricevere depositi a risparmio o in conto corrente, con i limiti e le cautele e nella misura che saranno stabiliti nel regolamento, a riscontare il portafoglio e a fare infine, previa approvazione del Ministero di agricoltura, ogni altra operazione edile al conseguimento dei propri fini.

[5]Gli Istituti sopra indicati hanno la facolta' di esercitare il servizio di cassa.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 21 maggio 1923 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art76 · fonte su Normattiva