Art. 76
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[2]In ciascuna delle provincie calabresi e' creato un istituto con la denominazione di «Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III» rispettivamente di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. I detti Istituti hanno carattere di enti morali autonomi, e sono amministrati ciascuno da un Consiglio, la cui composizione sara' stabilita nel regolamento.
[4]Gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III sono inoltre autorizzati a ricevere depositi a risparmio o in conto corrente, con i limiti e le cautele e nella misura che saranno stabiliti nel regolamento, a riscontare il portafoglio e a fare infine, previa approvazione del Ministero di agricoltura, ogni altra operazione edile al conseguimento dei propri fini.
[5]Gli Istituti sopra indicati hanno la facolta' di esercitare il servizio di cassa.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 21 maggio 1923 · versione 0 su Normattiva