Art. 76
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[2]In ciascuna delle provincie calabresi e' creato un istituto con la denominazione di «Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III» rispettivamente di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. I detti Istituti hanno carattere di enti morali autonomi, e sono amministrati ciascuno da un Consiglio, la cui composizione sara' stabilita nel regolamento. 2
[4]Gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III sono inoltre autorizzati a ricevere depositi a risparmio o in conto corrente, con i limiti e le cautele e nella misura che saranno stabiliti nel regolamento, a riscontare il portafoglio e a fare infine, previa approvazione del Ministero di agricoltura, ogni altra operazione edile al conseguimento dei propri fini.
[5]Gli Istituti sopra indicati hanno la facolta' di esercitare il servizio di cassa.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 22 aprile 1923, n. 1047, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, di cui all'articolo 76 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sono fusi in unico Ente morale, denominato «Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie», il quale e' autorizzato a compiere le operazioni di cui agli articoli 5, 17 e 19 del testo unico medesimo ed a svolgere opera diretta al miglioramento ed allo sviluppo della produzione agricola calabrese". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 10) che "Restano ferme tutte le disposizioni contenute negli articoli 76, 77, 78, 79 e 80 del testo unico 9 aprile 1921, n. 932, in quanto non siano contrarie a quelle del presente articolo".
Testo vigente dal 21 maggio 1923 al 10 agosto 1928 · versione 3 su Normattiva