Art. 79
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[1](Art. 8 R. Decreto-legge 12 febbraio 1922, n. 307).
[2]Gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro e di Cosenza, oltre che alla vigilanza del Ministero per l'agricoltura, a termini dell'art. 4 del presente Testo unico, sono parimenti sottoposti alla vigilanza del Ministero per l'industria e il commercio per le operazioni riguardanti i mutui ipotecari a favore dei danneggiati dal terremoto.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 21 maggio 1923 · versione 0 su Normattiva