Art. 79
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1923 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 8 R. Decreto-legge 12 febbraio 1922, n. 307).
[2]Gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro e di Cosenza, oltre che alla vigilanza del Ministero per l'agricoltura, a termini dell'art. 4 del presente Testo unico, sono parimenti sottoposti alla vigilanza del Ministero per l'industria e il commercio per le operazioni riguardanti i mutui ipotecari a favore dei danneggiati dal terremoto.
[3]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 22 aprile 1923, n. 1047, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'articolo unico, comma 10) che "Restano ferme tutte le disposizioni contenute negli articoli 76, 77, 78, 79 e 80 del testo unico 9 aprile 1921, n. 932, in quanto non siano contrarie a quelle del presente articolo".
Testo vigente dal 21 maggio 1923 al 10 agosto 1928 · versione 3 su Normattiva