Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 7 legge 6 luglio 1912, n. 802; art. 6 D. L. 17 giugno 1915, n. 961; art. 9 D. L. 10 maggio 1917, n. 788; art. 5 D. L. 20 febbraio 1919, n. 318: art. 5 D. L. 25 maggio 1919, n. 943; art. 1 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 5 R. D. L. 13 marzo 1920, n. 421; art. 6 D. L. 30 settembre 1920, n. 1342; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).
[2]I prestiti per gli scopi di cui al N. 1, lettere a) e c), dell'articolo 5, sono privilegiati sopra i frutti pendenti a quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito, e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi. Tale privilegio si esercitera', per quanto riguarda le concimazioni e le colture biennali, oltre che sui frutti dell'anno, su quelli dell'anno successivo.
[3]Il detto privilegio compete all'Istituto mutuante in confronto di chiunque possegga, coltivi o conduca il fondo entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata di esso. In caso di mancato o insufficiente raccolto il privilegio si trasferisce sui frutti dell'annata successiva.
[4]Quando il debitore e' un mezzaiolo o colono parziario, il privilegio si esercita soltanto sulla parte dei frutti o delle derrate ad esso spettanti.
[5]I prestiti per gli scopi di cui alla lettera b) del N. 1 dell'articolo 5 sono privilegiati rispettivamente sul bestiame, le macchine e gli attrezzi.
[6]I privilegi di cui al presente articolo seguono immediatamente il privilegio per le spese di giustizia, agli effetti dell'art. 1959 del codice civile.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva