Art. 87
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[1](Art. 1. legge 8 ottobre 1920, n. 1479).
[2]Le Casse ademprivili istituite nelle provincie di Cagliari e di Sassari assumono il nome di Casse provinciali di credito agrario; esse costituiscono enti morali autonomi e compiono tutte le operazioni indicate negli articoli 5, 17 e 19 del presente testo unico. Sono inoltre, autorizzate a ricevere depositi di numerario ed a scontare il portafoglio, prendere effetti all'incasso, stabilire conti correnti con istituti e privati ed a fare, previa approvazione del Ministero per l'agricoltura, ogni altra operazione utile al conseguimento dei fini loro prefissi.
[3]Sui mutui di cui agli art. 17 e 19 del presente testo unico e' corrisposto l'interesse del 2,50%. A compensare la differenza fra il saggio normale e quello del 2,50% e' devoluto alle Casse provinciali il fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura a termini del penultimo capoverso dell'art. 1 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844.
[4]Il debitore il quale deteriora o distrugge gli oggetti sottoposti al privilegio, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, e' punito, oltreche' con le pene comminate dall'art. 203 del Codice penale, con la decadenza dal beneficio del termine e col divieto di avvalersi della Cassa provinciale per un tempo non inferiore ai due anni.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva