Art. 98

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[1](Art. 11 D. L. L. 23 agosto 1917, n. 1592; art. 16 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

[2]La vigilanza dei Monti frumentari e sulle Casse agrarie costituite sotto forma di ente morale e', di regola, delegata dal Ministero alle Casse provinciali, le quali avranno facolta' di disporre ispezioni anche sugli altri istituti di credito agrario che abbiano relazione di affari con le Casse agrarie.

[3]I Monti frumentari e le Casse agrarie verseranno a titolo di contributo, per le spese relative, alla rispettiva Cassa provinciale il tre per cento dei loro utili netti annuali.

[4]Alle spese di cui al precedente comma lo Stato concorre con un contributo di L. 30.000 stanziato in apposito capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art98 · fonte su Normattiva