Art. 98
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Legge 23 febbraio 1952, n. 123
9La Legge 23 febbraio 1952, n. 123, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 e' aumentato a lire 300.000 annue il contributo di cui all'art. 98, terzo comma, del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, corrisposto dallo Stato all'Istituto di credito agrario per la Sardegna a titolo di parziale compenso delle spese inerenti alla vigilanza sulle Casse comunali e sugli altri enti di credito agrario dell'Isola".
Testo vigente dal 5 aprile 1952 al 1 gennaio 1994 · versione 12 su Normattiva