Art. 1

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E'sospesa la importazione ed il transito:

  • a)delle barbatelle, dei magliuoli o tralci di ogni specie di viti, delle uve fresche intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite, dei pali o tutori e dei sostegni, di ogni sorta, delle viti gia' usati;
  • b)delle piante a delle parti vive di piante di qualsivoglia specie;
  • c)dei concimi vegetali o misti.

Testo vigente dal 15 marzo 1888 al 15 ottobre 1895 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-04;5252~art1 · fonte su Normattiva