Art. 1
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E'sospesa la importazione ed il transito:
- a)delle barbatelle, dei magliuoli o tralci di ogni specie di viti, delle uve fresche intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite, dei pali o tutori e dei sostegni, di ogni sorta, delle viti gia' usati;
- b)delle piante a delle parti vive di piante di qualsivoglia specie;
- c)dei concimi vegetali o misti.
Testo vigente dal 15 marzo 1888 al 15 ottobre 1895 · versione 0 su Normattiva