Art. 1

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 ottobre 1895 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

E'sospesa la importazione ed il transito:

  • a)delle barbatelle, dei magliuoli o tralci di ogni specie di viti, delle uve fresche intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite, dei pali o tutori e dei sostegni, di ogni sorta, delle viti gia' usati; 1
  • b)delle piante a delle parti vive di piante di qualsivoglia specie;
  • c)dei concimi vegetali o misti.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 18 agosto 1895, n. 583

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Il Regio Decreto 18 agosto 1895, n. 583, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono sospesi la importazione e il transito nelle e per le provincie di Brescia, Verona e Alessandria delle materie indicate alla lettera a, dell'art. 1 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con Regio Decreto del 4 marzo 1888, num. 5252, (serie 3ª), qualunque sia il luogo di loro provenienza nel Regno".

Testo vigente dal 15 ottobre 1895 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-04;5252~art1 · fonte su Normattiva