Art. 1

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1881 al 6 aprile 1883. Leggi il testo vigente →

E' sospesa la importazione ed il transito:

  • a)Delle barbatelle, de' magliuoli o tralci di ogni specie di viti, delle uve fresche intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite, dei pali o tutori e dei sostegni di ogni sorta delle viti gia' usate;
  • b)Delle piante e delle parti vive di piante di qualsivoglia specie;
  • c)Dei concimi vegetali o misti.

Testo vigente dal 23 agosto 1881 al 6 aprile 1883 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1881-07-31;380~art1 · fonte su Normattiva