Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1881 al 6 aprile 1883. Leggi il testo vigente →
E' sospesa la importazione ed il transito:
- a)Delle barbatelle, de' magliuoli o tralci di ogni specie di viti, delle uve fresche intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite, dei pali o tutori e dei sostegni di ogni sorta delle viti gia' usate;
- b)Delle piante e delle parti vive di piante di qualsivoglia specie;
- c)Dei concimi vegetali o misti.
Testo vigente dal 23 agosto 1881 al 6 aprile 1883 · versione 0 su Normattiva