Art. 1

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1883 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

E' sospesa la importazione ed il transito:

  • a)Delle barbatelle, de' magliuoli o tralci di ogni specie di viti, delle uve fresche intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite, dei pali o tutori e dei sostegni di ogni sorta delle viti gia' usate; 1
  • b)Delle piante e delle parti vive di piante di qualsivoglia specie;
  • c)Dei concimi vegetali o misti.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 18 febbraio 1883, n. 1234

1

Il Regio Decreto 18 febbraio 1883, n. 1234, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' sospesa l'importazione ed il transito nella e per l'isola di Sardegna degli oggetti indicati nella lettera A dell'articolo 1 del testo unico delle leggi per la fillossera, approvato con R. decreto 31 luglio 1881, num. 380, provenienti da qualsiasi localita' del Regno".

Testo vigente dal 6 aprile 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1881-07-31;380~art1 · fonte su Normattiva