Art. 1
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E' sospesa la importazione ed il transito:
- a)Delle barbatelle, de' magliuoli o tralci di ogni specie di viti, delle uve fresche intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite, dei pali o tutori e dei sostegni di ogni sorta delle viti gia' usate; 1
- b)Delle piante e delle parti vive di piante di qualsivoglia specie;
- c)Dei concimi vegetali o misti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 18 febbraio 1883, n. 1234
1Il Regio Decreto 18 febbraio 1883, n. 1234, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' sospesa l'importazione ed il transito nella e per l'isola di Sardegna degli oggetti indicati nella lettera A dell'articolo 1 del testo unico delle leggi per la fillossera, approvato con R. decreto 31 luglio 1881, num. 380, provenienti da qualsiasi localita' del Regno".
Testo vigente dal 6 aprile 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva