Art. 28

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[1]Ogni proprietario di vigneti e di terreni vitati compresi nella circoscrizione del Consorzio, dovunque egli sia domiciliato, e' obbligato alla contribuzione annua che sara' stabilita dalla Commissione consorziale ed approvata dal Ministero, sentita la Commissione provinciale. Tale contribuzione in nessun caso potra' eccedere la misura di una lira per ogni ettaro di terreno vitato.

[2]Per la frazione di ettaro, la tassa sara' intera se raggiunge la estensione di mezzo ettaro, sara' ridotta alla meta' se inferiore a mezzo ettaro.

[3]Saranno esenti i proprietari di vigneti e di terreni vitati che posseggono anche in vari appezzamenti, una estensione inferiore ad un quarto di ettaro. Essi non saranno compresi nel ruolo dei proprietari agli effetti dell'art. 16 del presente testo unico.

Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 12 giugno 1918 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art28 · fonte su Normattiva