Art. 28
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[1]Ogni proprietario di vigneti e di terreni vitati compresi nella circoscrizione del Consorzio, dovunque egli sia domiciliato, e' obbligato alla contribuzione annua che sara' stabilita dalla Commissione consorziale ed approvata dal Ministero, sentita la Commissione provinciale. Tale contribuzione in nessun caso potra' eccedere la misura di una lira per ogni ettaro di terreno vitato.1
[2]Per la frazione di ettaro, la tassa sara' intera se raggiunge la estensione di mezzo ettaro, sara' ridotta alla meta' se inferiore a mezzo ettaro.
[3]Saranno esenti i proprietari di vigneti e di terreni vitati che posseggono anche in vari appezzamenti, una estensione inferiore ad un quarto di ettaro. Essi non saranno compresi nel ruolo dei proprietari agli effetti dell'art. 16 del presente testo unico.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 738, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data facolta' ai Consorzi antifillosserici di elevare il contributo consorziale di cui all'articolo 28 del testo unico 23 agosto 1917, n 1474, fino a lire cinque per ogni ettaro di vigneto o di terreno vitato".
Testo vigente dal 12 giugno 1918 al 1 luglio 1929 · versione 1 su Normattiva