Art. 33
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[1]La vigilanza sui Consorzi rimane affidata al Ministero di agricoltura.
[2]La vigilanza dovra' essere esercitata da un R. commissario coadiuvato da due vice commissari da nominarsi con decreto Reale su proposta del ministro d'agricoltura, d'accordo con quello del tesoro. Potranno essere aggiunti delegati tecnici nominati dal Ministero di agricoltura.
[3]I delegati tecnici sono alla immediata dipendenza del R. commissario e dei vice commissari e possono su domanda delle Commissioni consorziali o di ufficio, essere destinati ad organizzare i servizi consorziali o ad invigilare sul loro funzionamento.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 15 ottobre 1923 · versione 0 su Normattiva