Art. 33
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 ottobre 1923 al 1 luglio 1929. Leggi il testo vigente →
((Il Ministero dell'economia nazionale esercita la sorveglianza sui consorzi antifillosserici. Esso ha la facolta' di fornire gratuitamente ai consorzi antifillosserici la direzione tecnica, preponendovi delegati tecnici antifillosserici o altro personale dipendente o personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura)).
Testo vigente dal 15 ottobre 1923 al 1 luglio 1929 · versione 4 su Normattiva