Art. 36
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[1]In ciascuna Provincia, una Commissiona provinciale, d'accordo col R. commissario sorvegliera' l'esecuzione della presente legge e coordinera' il lavoro delle Commissioni consorziali.
[2]Le Commissioni provinciali sono composte di tre membri nominati uno dal Ministero di agricoltura, uno dalla Deputazione provinciale e uno dai Consorzi antifillosserici.
[3]Almeno due volte l'anno la Commissione invitera' i presidenti dei Consorzi, od i loro delegati, a conferenze sui metodi seguiti e sull'indirizzo da dare alle operazioni antifillosseriche. Detta Commissione compilera' e pubblichera' una relazione annuale sopra l'applicazione della presente legge.
[4]Spetta alla Commissione provinciale provvedere qualora l'assemblea consorziale non approvi i bilanci.
[5]Il R. commissario interviene alle adunanze di essa con voto consultivo.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 9 aprile 1919 · versione 0 su Normattiva