Art. 36

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[1]In ciascuna Provincia, una Commissiona provinciale, d'accordo col R. commissario sorvegliera' l'esecuzione della presente legge e coordinera' il lavoro delle Commissioni consorziali.

[2]((Le Commissioni provinciali sono composte di tre membri nominati uno dal Ministero per l'agricoltura, uno dalla Deputazione provinciale ed uno dai Consorzi antifillosserici, i quali durano in carica 5 anni)).

[3]Almeno due volte l'anno la Commissione invitera' i presidenti dei Consorzi, od i loro delegati, a conferenze sui metodi seguiti e sull'indirizzo da dare alle operazioni antifillosseriche. Detta Commissione compilera' e pubblichera' una relazione annuale sopra l'applicazione della presente legge.

[4]Spetta alla Commissione provinciale provvedere qualora l'assemblea consorziale non approvi i bilanci.

[5]Il R. commissario interviene alle adunanze di essa con voto consultivo.

Testo vigente dal 9 aprile 1919 al 1 luglio 1929 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art36 · fonte su Normattiva