Art. 13

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[1]Le quote di tasse determinate nei modi sin qui esposti saranno iscritte in un elenco generale per ciascun distretto, e quell'elenco sara' trasmesso dell'intendente di finanza all'agente demaniale al quale spetta la riscossione della tassa.

[2]Questa tassa sara' pagata unitamente alle penali a semestri maturati.

[3]Pel ritardo al pagamento delle rate semestrali di tassa e delle penali oltre venti giorni dopo la scadenza di ciascun semestre, sara' dovuta una sopratassa in ragione del 10 per cento delle rate di tassa di cui fa ritardato il pagamento. Nei primi dieci giorni pero' dopo la scadenza si trasmettera' al contribuente preavviso che dentro altri dieci giorni incorrera' nella pena della sopratessa suddetta.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 21 luglio 1896 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2078~art13 · fonte su Normattiva