Art. 13
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[1]Le quote di tasse determinate nei modi sin qui esposti saranno iscritte in un elenco generale per ciascun distretto, e quell'elenco sara' trasmesso dell'intendente di finanza all'agente demaniale al quale spetta la riscossione della tassa.
[2]Questa tassa sara' pagata unitamente alle penali a semestri maturati.
[3]Pel ritardo al pagamento delle rate semestrali di tassa e delle penali oltre venti giorni dopo la scadenza di ciascun semestre, sara' dovuta una sopratassa in ragione del 10 per cento delle rate di tassa di cui fa ritardato il pagamento. ((Ogni anno nei primi quindici giorni di gennaio dovra' essere spedito agli Enti morali e stabilimenti soggetti alla tassa di manomorta, un semplice avviso contenente l'indicazione della tassa dovuta per l'anno in corso, le scadenze delle rate e relativo ammontare.
[4]Detto avviso sara' intimato da cursore o messo comunale nelle forme dell'art. 87 del regolamento approvato con Reale decreto 3 agosto 1894 n. 493, per l'imposta di ricchezza mobile)).
Testo vigente dal 21 luglio 1896 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva