Art. 11

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[1]Se i proprietari o coltivatori di fondi diversi si uniscono in associazione cooperativa, allo scopo di distillare in comune e in una stessa fabbrica le materie indicate alle lettere b e c dell'art. 5 derivanti dai fondi medesimi, la misura dell'abbuono considerato da questo articolo e' portata al 30 per cento per la distillazione della frutta, delle vinaccie e delle feccie di vino, a 40 per cento per la distillazione del vino.

[2]Rispetto a queste fabbriche, valgono le disposizioni per la vigilanza e il riscontro, di che al secondo comma dell'art. 4.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 24 dicembre 1891 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art11 · fonte su Normattiva