Art. 11
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[1]Se i proprietari o coltivatori di fondi diversi si uniscono in associazione cooperativa, allo scopo di distillare in comune e in una stessa fabbrica le materie indicate alle lettere b e c dell'art. 5 derivanti dai fondi medesimi, la misura dell'abbuono considerato da questo articolo e' portata al 30 per cento per la distillazione della frutta, delle vinaccie e delle feccie di vino, a 40 per cento per la distillazione del vino.2
[2]Rispetto a queste fabbriche, valgono le disposizioni per la vigilanza e il riscontro, di che al secondo comma dell'art. 4.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 dicembre 1891, n. 696
2La L. 24 dicembre 1891, n. 696 ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e 2) che "L'abbuono da concedersi per cali, dispersioni ed altre passivita' di fabbricazione, sullo spirito di prima distillazione estratto dal vino, e' ristabilito, per tutte le fabbriche, nella misura del 40 per cento, per un periodo di un anno a decorrere dal giorno in cui entrera' in vigore la presente legge. Trascorso questo periodo rientrera' in vigore il disposto degli articoli 5, lettera C e 11 del testo unico della legge sugli spiriti approvato con R. decreto 29 agosto 1889".
Testo vigente dal 24 dicembre 1891 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva