Art. 26
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[1]La liquidazione della tassa vien fatta ogni bimestre. La riscossione e' eseguita un mese dopo la liquidazione nei modi e colle forme stabilite dal Regio decreto del 14 maggio 1882, N. 740 (serie 3ª).
[2]I fabbricanti devono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa tra un pagamento e l'altro.
[3]Per le fabbriche di spiriti munite di misuratore e soggette alla vigilanza permanente, e' fatta facolta' al Ministero delle finanze di stabilire che la tassa sia versata direttamente nelle Tesorerie dello Stato.
[4]Le cauzioni per queste fabbriche potranno essere date anche mediante prima ipoteca sugli opifici, o sopra altri beni stabili, o mediante malleveria solidale di due persone solventi accettate dall'Intendenza di finanza.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 24 dicembre 1891 · versione 0 su Normattiva