Art. 26
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[1]((La liquidazione della tassa e' fatta dall'Ufficio tecnico di finanza alla fine di ogni mese.
[2]La riscossione viene eseguita nei modi e con le forme stabilite dal Regio decreto del 14 maggio 1882 n. 740 (serie 3ª), in due eguali rate quindicinali, a scadenza rispettiva di 15 giorni l'una, di un mese l'altra, dal di' della liquidazione.
[3]I fabbricanti devono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per una lavorazione di un bimestre.
[4]La cauzione si presta mediante deposito alla Casa dei depositi e prestiti, di danaro o di titolo al portatore del debito pubblico, o mediante annotazione di ipoteca sopra certificati di rendita nominativa.
[5]Per le fabbriche soggette all'accertamento del prodotto col misuratore, puo' anche prestarsi mediante prima ipoteca sopra beni stabili)).
Testo vigente dal 24 dicembre 1891 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva