Art. 28
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[1]Gli spiriti prodotti dalle fabbriche non agrarie e da quelle agrarie nelle quali e' applicato il misuratore, devono essere custoditi in appositi magazzini annessi alla distilleria, che saranno considerati come locali di fabbrica e sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi privati.
[2]I fabbricanti, i quali versino la tassa di fabbricazione direttamente in Tesoreria, potranno essere dispensati dalla cauzione prescritta dal precedente art. 26, quando si assoggettino a pagare la tassa medesima a misura della estrazione dello spirito dal magazzino, fermo restando il debito del fabbricante in base alla liquidazione bimestrale.
[3]Con decreto Reale si provvedera' al conguaglio del carico del fabbricante, determinato dalle successive liquidazioni bimestrali, col registro di deposito dello spirito.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 24 dicembre 1891 · versione 0 su Normattiva