Art. 28
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[1]((Gli spiriti prodotti nelle fabbriche non agrarie e in quelle agrarie provvedute di un misuratore, devono essere custoditi in appositi magazzini annessi alla distilleria, i quali si considerano come locali di fabbrica e sono sottoposti alle prescrizioni stabilite dalla legge doganale per i depositi privati.
[2]Il pagamento della tassa per gli spiriti cosi' custoditi potra' essere eseguito anche a misura della loro estrazione dai magazzini, fermo restando il debito del fabbricante in base alla liquidazione mensile. In questo caso il fabbricante rimarra' dispensato dall'obbligo della cauzione e sara' determinata alla fine di ogni mese, in confronto del restante suo debito, la quantita' di spirito ancora soggetta al vincolo del deposito, comprendendovi la quota d'abbuono di che all'articolo 5.
[3]L'istituzione del magazzino agli effetti del pagamento della tassa di fabbricazione e' facoltativa per gli esercenti e fabbriche agrarie non provvedute di misuratore.
[4]E' data facolta' al Ministero delle finanze di stabilire che la tassa per gli spiriti prodotti nelle fabbriche non agrarie e in quelle agrarie provvedute di misuratore, sia versata direttamente nelle tesorerie dello Stato.
[5]Il versamento in tesoreria e' obbligatorio per tutti i fabbricanti che pagano la tassa a misura dell'estrazione dello spirito dai magazzini)).
Testo vigente dal 24 dicembre 1891 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva