Art. 85
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[1]Fino a tutto il 1889 i depositi di spirito potranno farsi non solo in natura, ma anche mescolati ai vini ed ai mosti nei limiti e colle cautele prescritti per decreto Reale.
[2]Tutte le spese di vigilanza, dipendenti dall'esecuzione del presente articolo e del precedente, sono a carico dei fabbricanti.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 luglio 1890 · versione 0 su Normattiva