Art. 85
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[1]Fino a tutto il 1889 i depositi di spirito potranno farsi non solo in natura, ma anche mescolati ai vini ed ai mosti nei limiti e colle cautele prescritti per decreto Reale.
[2]Tutte le spese di vigilanza, dipendenti dall'esecuzione del presente articolo e del precedente, sono a carico dei fabbricanti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 giugno 1890, n. 6915
1La L. 30 giugno 1890, n. 6915 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Sono richiamate in vigore e rese definitive le disposizioni dell'art. 85 del testo unico della legge sugli spiriti, riguardanti i depositi di spirito mescolato ai vini ed ai mosti".
Testo vigente dal 16 luglio 1890 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva