Art. 86
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[1]Per il primo anno dall'applicazione della presente legge, l'abbuono, di che all'art. 5 lettera c, per la distillazione del vino, sara' di 40 per cento.
[2]I fabbricanti che, anteriormente al l° settembre 1889, dichiareranno di produrre spirito dal vino, e si sottoporranno alla liquidazione della tassa di fabbricazione in ragione del prodotto effettivamente accertato, saranno ammessi a godere dell'abbuono considerato nel presente articolo, a partire dal giorno della pubblicazione della legge 11 luglio 1889, N. 6212 (Serie 3ª).
[3]Pero' lo spirito di vino cosi' ottenuto dovra' essere conservato in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali, e non potra' essere estratto da questi, ne' venir posto in commercio nella Stato ed esportato, che dopo il 31 agosto del corrente anno 1889.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 luglio 1890 · versione 0 su Normattiva