Art. 86

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[1]Per il primo anno dall'applicazione della presente legge, l'abbuono, di che all'art. 5 lettera c, per la distillazione del vino, sara' di 40 per cento.1

[2]I fabbricanti che, anteriormente al l° settembre 1889, dichiareranno di produrre spirito dal vino, e si sottoporranno alla liquidazione della tassa di fabbricazione in ragione del prodotto effettivamente accertato, saranno ammessi a godere dell'abbuono considerato nel presente articolo, a partire dal giorno della pubblicazione della legge 11 luglio 1889, N. 6212 (Serie 3ª).

[3]Pero' lo spirito di vino cosi' ottenuto dovra' essere conservato in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali, e non potra' essere estratto da questi, ne' venir posto in commercio nella Stato ed esportato, che dopo il 31 agosto del corrente anno 1889.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 giugno 1890, n. 6915

1

La L. 30 giugno 1890, n. 6915 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "E' prorogato di un anno il termine stabilito dal primo comma dell'art. 86 del predetto testo unico delle leggi sugli spiriti".

Testo vigente dal 16 luglio 1890 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art86 · fonte su Normattiva