Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 gennaio 1923 al 19 aprile 1933. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 1, legge 5 gennaio 1922, n. 54).
[2]Il Ministro di agricoltura e' autorizzato a prendere i seguenti provvedimenti, entro i limiti dei fondi che saranno stanziati in bilancio, allo scopo di promuovere l'aumento della produzione agraria mediante opere d'irrigazione.
- a)a far compiere e a sussidiare gli studi e la redazione dei progetti riguardanti opere d'irrigazione e la migliore utilizzazione di acque superficiali e sotterranee a scopo agrario, specialmente nell'interesse delle Provincie meridionali, su proposta e parere del Comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni;
- b)a sussidiare le ricerche di acque sotterranee, le trivellazioni, la costruzione di pozzi, gli impianti di aeromotori e gli impianti elettrici connessi a progetti di distribuzione di acqua per rendere irrigui terreni asciutti, su domanda di privati, di Provincie, Comuni, Consorzi e Associazioni di agricoltori, e Consorzi fra Enti locali e fra Societa' commerciali o private, sentito il Comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni;
- c)a sussidiare campi sperimentali di irrigazione e subirrigazione;
- d)a promuovere e premiare iniziative private per la maggiore estensione delle opere d'irrigazione, in applicazione della presente legge;
- e)a vigilare sul buon funzionamento delle opere di irrigazione e a proporre, su parere della Commissione Reale per le irrigazioni, all'autorita' competente i provvedimenti di dichiarazione di decadenza dei concessionari quando venga meno la manutenzione delle opere e la utilizzazione a scopo irriguo di canali e serbatoi con danno dell'agricoltura e dell'igiene.
[3]In ogni caso e' riservata la competenza del Ministero dei lavori pubblici e dei suoi organi tecnici.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 19 aprile 1933 · versione 0 su Normattiva