Art. 31
Art. 31 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253
[1]E' data al Governo del Re la facolta' di emanare tutti i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente testo unico sentita la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato.
[2]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
[3]Il Ministro per l'interno
[4]Federzoni.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti