Art. 11

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[1](Art. 15 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).

[2]Le condizioni e le riserve che furono fatte da coloro che formano parte di un Consorzio di irrigazione potranno essere valide nei rapporti fra Consorzio e consorziati; ma non avranno efficacia alcuna di fronte ai terzi che avessero dei diritti verso il Consorzio.

Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 19 aprile 1933 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-02;1747~art11 · fonte su Normattiva