Art. 12
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 gennaio 1923 al 28 luglio 1926. Leggi il testo vigente →
[2]Ai Consorzi i quali dimostrino che la superficie dei terreni da irrigarsi non sia inferiore a 20 ettari, puo' essere accordata con decreto Reale la facolta' di riscuotere i contributi consorziali con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette.
[3]La domanda, accompagnata dal regolamento o statuto del Consorzio, viene presentata al prefetto della Provincia, che la rassegna al Ministro di agricoltura, con le sue osservazioni per la emanazione del decreto Reale.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 28 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva